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MEDIAGROUP Modena

Estratto dell'accordo sottoscritto il 4 Agosto 2008 tra MEDIAGROUP Modena e la Filcams CGIL.

 

Nota a verbale:
La Filcams-Cgil dichiara che al momento della firma del presente contratto integrativo aziendale il CCNL che prende a riferimento è quello firmato da Filcams-Fisascat-Uiltucs del 2/7/2004. In merito ad Accordi nazionali firmati dopo tale data e che non trovano la firma della Filcams-Cgil si considera quanto segue: per quanto riguarda la parte economica quali acconti per futuri aumenti definitivi mentre per la parte normativa si prendono a riferimento quelli del sopraccitato CCNL.

Art. 8 Riposo settimanale
Il giorno di riposo settimanale è normalmente coincidente con la domenica.
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive che normalmente in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D.Lgs. 66/2003.
Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Ai fini dell’applicazione della seguente norma, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre 2008 per definire con apposito accordo le eventuali casistiche.

Art. 10 Riposo giornaliero di 11 ore
Il riposo giornaliero deve essere fruito ai sensi dell’art. 7 D.lgs 66/2003, come modificato dal DL 112/2008 e successiva legge di conversione.
Il riposo giornaliero di 11 ore consecutive potrà essere frazionato, garantendo comunque la sicurezza e la salute psicofisica dei lavoratori, per le prestazione lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
• cambio del turno;
• allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo di 9 ore costituisce una adeguata protezione dei lavoratori.

Art. 12 Apprendistato
L’azienda ha l'obbligo di impartire o di far impartire all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; la formazione potrà essere interna, tramite affiancamento di un tutor qualificato o tramite corsi esterni.
Agli apprendisti spettano, dal momento dell’assunzione, oltre che il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell’art.140, anche le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 140.
Rimane comunque fermo quanto previsto dall’art. 18 del presente contratto.