mer
07
apr
2010
DDL LAVORO: ECCO PERCHE' IL PRESIDENTE NAPOLITANO NON HA FIRMATO
Le indicazioni del Quirinale riguardano la definizione di modalità, tempi e limiti tali per cui il ricorso all'arbitrato sia coerente con la garanzia di una adeguata tutela dei diritti dei
lavoratori costituzionalmente garantiti e non negoziabili
di Valerio Strinati
Rinviato alle Camere il disegno di legge del Governo sul lavoro
Il 31 marzo, il Presidente Napolitano ha inviato un messaggio alle Camere per chiedere, ai sensi dell’art. 74, primo comma della Costituzione, una nuova deliberazione sul disegno di legge
recante: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.
Nel messaggio il Presidente ha posto in primo luogo in rilievo la “configurazione marcatamente eterogenea dell'atto normativo”, e ha ricordato di avere già segnalato in altre occasioni “gli
effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto”. Nel merito, il
Capo dello Stato ha spiegato di essere stato indotto a chiedere alle Camere una nuova deliberazione in relazione alle disposizioni che disciplinano temi attinenti alla tutela di alcuni diritti
dei lavoratori: l'articolo 31 che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro e all'articolo 20
relativo alla responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato.
Sull’articolo 31, il messaggio, dopo avere espresso apprezzamento per l'intento di introdurre “strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le
modalità di definizione”, ha tuttavia sottolineato l’esigenza di “verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i princìpi della volontarietà dell'arbitrato e
della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole”. A tale proposito, il Quirinale ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale “ha dichiarato la illegittimità
costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed
esclusività della giurisdizione (art. 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (artt.
24 e 25 della Costituzione)”.
Il messaggio presidenziale fa quindi presente che nei rapporti in cui “sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti”, la giurisprudenza costituzionale, affiancata
anche da quella della Corte di Cassazione, “ha riconosciuto la necessità di garantire la “effettiva” volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce, ancora una volta con speciale
riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale”.
Di qui la perplessità sulla disposizione di cui all’art. 31, comma 9, “secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in
costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della
costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro.”
D’altra parte – prosegue il messaggio – conferire agli organi di certificazione – il cui acclimatamento nel sistema è ancora incerto - la funzione di accertare la effettività della volontà delle
parti, di devolvere ad arbitri le controversie, appare una garanzia insufficiente, atteso che tali organismi “non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore, una volta
che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza”.
Un ulteriore elemento di criticità è poi individuato nella nuova formulazione dell’art. 421 del codice di procedura civile, contenuto al comma 5 dell’art. 31, per la quale la clausola
compromissoria può comprendere anche la “richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento”. La possibilità di derogare alle disposizioni di legge
contemplata nell’arbitrato di equità (utile solo, secondo il Quirinale, se circoscritto ad ambiti certi e condivisi) appare infatti suscettibile di incidere sulla stessa disciplina sostanziale
del rapporto di lavoro, né appare sufficiente in proposito il “generico richiamo al rispetto dei principi generali dell’ordinamento” inidoneo, secondo il Quirinale, a ricomprendere tutte le
ipotesi di diritti indisponibili: “comunque – chiosa il messaggio – un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, suscettibili di
alimentare contenziosi che la legge si propone invece di evitare”.
Un ulteriore elemento di criticità rilevato nel messaggio concerne la possibilità di ricorrere all'arbitrato anche per il pubblico impiego: “in tal caso - spiega la nota - è particolarmente
evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i princìpi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97
della Costituzione”
Le indicazioni del Quirinale riguardano pertanto la definizione puntuale di modalità, tempi e limiti tali per cui il ricorso all'arbitrato risulti coerente con l'esigenza di assicurare che la
volontarietà sia effettiva e con la garanzia di una adeguata tutela dei diritti dei lavoratori costituzionalmente garantiti e comunque non negoziabili. “Si tratta cioè di procedere ad adeguamenti
normativi - precisa il messaggio - che vanno al di là della questione, pur rilevante, delle garanzie apprestate nei confronti del licenziamento dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori”.
Il messaggio si riferisce quindi all'avviso comune siglato l'11 marzo tra Confindustria, CISL e UIL, che ha escluso l'inserimento delle controversie relative alla risoluzione del rapporto di
lavoro nella clausola compromissoria, per precisare che l'intesa non ha sciolto i nodi relativi a “un attento equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale”.
Secondo il messaggio, spetta esclusivamente al legislatore il compito di fissare le condizioni per definire la volontarietà del ricorso all'arbitrato, così come quello di individuare i diritti
dei lavoratori da tutelare con norme imperative di legge e quelli suscettibili di essere regolati nell'ambito della contrattazione collettiva.
Infine, il messaggio ritiene non coerente con i princìpi generali dell'ordinamento e con l'impostazione stessa del comma 9 dell'art. 31, che consente la definizione di clausole compromissorie
solo nell'ambito di accordi interconfederali o di contratti collettivi di lavoro, la previsione di un intervento sostitutivo del Ministro - senza definire la natura regolamentare dell'atto né i
limiti - che dovrebbe consentire comunque l'operatività della norma, in assenza degli accordi predetti, nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge: “suscita infatti serie
perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in liena con le previsioni dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
Prima di affrontare il secondo punto, il messaggio richiama l'attenzione su disposizioni connesse - - presenti negli articoli 30 (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro), 32
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato) e 50 (Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)- che riguardano i procedimenti in corso
e così come formulate sono considerate suscettibili , di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi.
L'altra disposizione oggetto di rinvio è quella di cui all'art. 20, che interpreta l'art. 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, recante delega al Governo per l'emanazione di norme
per l'igiene del lavoro, nel senso che l'applicazione della legge delega è esclusa non soltanto - come espressamente recita la lettera b) dell'articolo 2 - per “il lavoro a bordo delle navi
mercantili e a bordo degli aeromobili”, ma anche per “il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito”.
A tale proposito, il messaggio fa presente, in primo luogo, che non si tratta di una disposizione di interpretazione autentica, bensì di una modifica integrativa, che intervenendo su una legge
delega e non anche sul relativo atto di esercizio (il DPR n. 303 del 1956) risulta oltretutto priva di effetti. L'intento del legislatore, quale si desume dagli atti parlamentare, era quello di
evitare che nei procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie in relazione ai decessi o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari a seguito
dell'esposizione all'amianto, e potessero continuare ad applicarsi - come invece sta accadendo - le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione di tali
sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navigli mercantili.
Secondo il messaggio, l'art. 20 presenta profili problematici anche nella parte che riguarda la salvaguardia del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti, in quanto,
non essendo esplicitata alcuna disposizione che ponga a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, “il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un 'fatto doloso
o colposo' addebitabile a un soggetto individuato (art. 2043 del codice civile). Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare, con la conseguente non
punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato, non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di “dolo o colpa” nella
determinazione del danno.”
Appare dunque necessario, secondo il messaggio, “escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli
adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008”, e prevedere, come già accade per altre malattie conseguenti ad attività di servizio, “un titolo autonomo per la corresponsione di
indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori”.
Attività della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati
Nella seduta di martedì 30 marzo, la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati ha ripreso l’esame, in sede consultiva, per il parere alla XIV Commissione permanente, per le
politiche dell’Unione europea, del disegno di legge comunitaria 2009, con riferimento all’emendamento 1.5, presentato dal relatore presso la stessa XIV Commissione, per il quale è prescritta dal
regolamento della Camera l’espressione di un parere, limitatamente alle parti di competenza, da parte della Commissione lavoro pubblico e privato. La relatrice Pelino (PdL) ha quindi precisato
che l’emendamento 1.5 modifica l’allegato B del disegno di legge comunitaria, che elenca le direttive che si intende recepire mediante l'emanazione di decreti legislativi delegati da parte del
Governo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. In particolare, verrebbe espunta da tale allegato la direttiva 2009/104/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, che costituisce la versione codificata della direttiva 89/655/CE
(seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), che era stata inserita dal Senato all'interno del suddetto allegato. La relatrice ha ricordato
in proposito che le disposizioni in materia di requisiti minimi per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori sono già state attuate nell'ordinamento italiano con il decreto
legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni. Ciò precisato, la relatrice ha proposto l’espressione di un parere favorevole.
La deputata Gatti (PD), nel preannunciare un orientamento tendenzialmente favorevole al mantenimento della direttiva 2009/104/CE all'interno dell'allegato B del disegno di legge comunitaria 2009,
ha espresso, a nome del suo gruppo, l'esigenza di approfondire ulteriormente la questione sollevata con la presentazione dell’emendamento in discussione, ed ha chiesto pertanto il rinvio ad altra
seduta dell'espressione del parere.
Il presidente Moffa, aderendo alla richiesta della deputato Gatti, ha rinviato il seguito dell’esame ad altra seduta.
È quindi proseguito l’esame in sede referente della proposta di legge n. 3241 (Pianetta) recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei
funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. Per il gruppo del Partito Democratico, le deputate Rampi e Mosca hanno espresso un giudizio positivo sul provvedimento, che, oltre
a colmare una evidente lacuna normativa, reca principi tesi sia a rafforzare la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali sia a garantire la possibilità di un impiego di tale
personale presso le pubbliche amministrazioni italiane.
Conclusa la discussione generale, il sottosegretario Scotti ha fatto presente che il Ministero degli affari esteri è impegnato da tempo a monitorare e sostenere l'impiego di qualificato personale
italiano presso gli organismi multilaterali, nella consapevolezza che, dalla presenza di tali figure professionali in quelle sedi, potrà derivare anche una centralità del ruolo dell'Italia nel
quadro dei rapporti internazionali. Ha pertanto manifestato l'orientamento positivo del Governo sul provvedimento in esame, che - pur perfettibile su taluni aspetti di natura previdenziale e
assistenziale - rappresenta comunque il primo passo per il riconoscimento di uno status particolare ai funzionari italiani dipendenti da organizzazioni multilaterali e per la stessa
incentivazione a partecipare a rilevanti bandi di concorso a livello internazionale.
Aderendo alla proposta del presidente Moffa, la Commissione ha quindi fissato il termine per la presentazione di emendamenti per lunedì 12 aprile 2010, alle ore 12.
La Commissione ha deliberato quindi di rinviare il seguito dell’esame congiunto delle risoluzioni 7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile; e 7-00285
Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile, avendo preso atto dell’imminente presentazione di una proposta di risoluzione sugli stessi temi da parte del gruppo
Italia dei Valori, annunciata dal presidente Moffa, e avendo valutato l’opportunità di acquisire il parere del Governo sull’insieme delle risoluzioni già presentate e su quella in via di
presentazione.
Nella seduta di mercoledì 31 marzo sono state svolte le seguenti interrogazioni: 5-02440 Capano: Sull'interpretazione della normativa in materia di lavoro autonomo e mobilità; 5-02473 Gatti: Dati
relativi all'attuazione della normativa sulle cosiddette «dimissioni in bianco».
È quindi proseguito l’esame in sede referente del nuovo testo della proposta di legge n. 2424 (Foti) alla quale è abbinata la proposta di legge di analogo contenuto n. 3089 (Jannone).
La Commissione ha proceduto alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati e di alcuni emendamenti del relatore Foti, connessi ad alcuni profili finanziari del provvvedimento.
Conclusa la votazione degli emendamenti, il presidente Moffa ha avvertito che il nuovo testo della proposta di legge n. 2424, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle
competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere, ed ha rinviato ad altra seduta il seguito dell’esame.
Si è altresì conclusa la votazione degli emendamenti riferiti al testo della proposta di legge recante disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello
svago, derivante dall’unificazione di una serie di proposte di legge d’iniziativa parlamentare. Il presidente Moffa ha pertanto comunicato che il testo unificato delle proposte di legge in esame,
come modificato dagli emendamenti accolti, sarà inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.
Sempre in sede referente, è proseguito l’esame della proposta di legge recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, derivante
dall’unificazione di una serie di disegni d’iniziativa parlamentare dell’opposizione.
Dopo che il relatore Cazzola (PdL) ha fatto presente che il Governo non ha ancora trasmesso alla Commissione bilancio la relazione tecnica sugli effetti finanziari del testo all’esame,
prospettando conseguentemente l’opportunità di un rinvio del seguito dell’esame, il deputato Miglioli (PD) ha stigmatizzato l’inerzia del Governo, che peraltro ha divulgato il suo orientamento
negativo sulla proposta in esame, in prima battuta, agli organi di informazione, contraddicendo la posizione assunta dalla maggioranza in Commissione. Ha pertanto sollecitato una rapida
conclusione del percorso di approvazione della proposta di legge all’esame.
Il relatore Cazzola, pur concordando sul valore positivo del lavoro svolto dalla Commissione, ha ricordato che fin dall’inizio dell’esame in sede referente si erano palesati alcune criticità in
ordine alla sostenibilità finanziaria della proposta all’esame, tali da rendere necessaria una verifica da parte della Commissione bilancio, il cui parere è ora atteso in vista dell'elaborazione
per l'Assemblea di un testo definitivo, che sia rispettoso dei vincoli di finanza pubblica. Alla luce di tale constatazione, una pausa di riflessione, in attesa di conoscere l’orientamento del
Governo, appare più che mai necessaria.
Il presidente Moffa, ricordata l’esigenza di attendere comunque la decisione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari sull’iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea della
proposta di legge all’esame, ha avvertito che la Commisione tornerà ad esaminare la proposta di legge in discussione nella seduta dell’8 aprile, data nella quale sarà possibile valutare anche le
determinazioni che la Commissione bilancio riterrà di assumere sull'argomento.
La Commissione ha quindi rinviato il seguito dell’esame in sede consultiva (parere alla Commissione cultura) sulla proposta di legge quadro per lo spettacolo dal vivo, derivante dall’unificazione
di una serie di disegni di legge d’iniziativa parlamentare, accogliendo la richiesta avanzata in tal senso dal deputato Santagata (PD) in relazione all'esigenza di definire un atteggiamento
coerente con le decisioni già adottate sulla proposta di legge sui lavoratori dello spettacolo.
Attività della Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato
Nella seduta del 30 marzo, il sottosegretario Viespoli ha risposto all’interrogazione n. 3-01222 della senatrice Donaggio (PD), sul funzionamento del Servizio Emergenza Infanzia gestito - dal
novembre 2003 - dall’associazione “S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus”.
06/04/2010
Sullo stesso tema vedi anche
Fonte: rassegna.it











